Come aprire una onlus
L’acronimo O.N.L.U.S. sta per “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, che indica una categoria tributaria valida ai soli fini fiscali (e non un soggetto di diritto), di cui possono avvalersi fondazioni, associazioni, comitati, società cooperative e altri enti privati, anche senza personalità giuridica, i cui statuti prevedono esplicitamente una serie di requisiti.
Le onlus hanno varie agevolazioni o esenzioni fiscali per via dell’esercizio esclusivo di alcune attività ritenute socialmente utili. In Uncome ti spieghiamo oggi come aprire una onlus.
Passi da seguire:
Per costituirne una è necessario:
- determinare lo scopo e l’attività della onlus e prevedere almeno 3 soci fondatori, che formano il Consiglio Direttivo.
- Recarsi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione della onlus, richiedere l’attribuzione del codice fiscale e pagare la tassa di registro, presentare l’atto costitutivo e lo statuto in doppia copia. Questo passaggio è fondamentale per garantire la legalità dell'ente.
- Chiedere l’iscrizione dell’associazione all’anagrafe delle onlus, inviando la domanda alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nella regione in cui la onlus ha la propria sede non oltre 30 giorni dalla costituzione dell'onlus, allegando il modello predisposto dal Ministero dell’Economia, copia dello statuto e dell’atto costitutivo, oltre al documento del legale rappresentante. È importante rispettare questa scadenza per evitare rifiuti.
- Organi della onlus sono il presidente, che coordina la vita associativa, il consiglio direttivo, che è l’organo esecutivo, e l’assemblea dei soci, che approva il bilancio annuale e nomina gli organi associativi. Questi organi sono cruciali per il buon funzionamento dell'organizzazione.
Le associazioni devono svolgere attività esclusivamente in questi settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela,
- promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (è esclusa la funzione di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni.
È importante che l'associazione si impegni in queste aree per mantenere il suo status di onlus e beneficiare delle relative agevolazioni fiscali. Inoltre, queste attività contribuiscono al benessere sociale e culturale della comunità, rafforzando il ruolo centrale delle onlus nel tessuto sociale.
Tali attività possono essere suddivise in due grandi categorie:
- a solidarietà presunta, in cui si considera, per presunzione assoluta di legge, accertato il fine di solidarietà sociale e non occorre alcuna verifica sulla condizione di bisogno dei destinatari delle attività. Questo approccio semplifica le procedure amministrative.
- a solidarietà condizionata, in cui si realizza il fine di solidarietà sociale solo se l’intenzione è quella di dare un beneficio a soggetti in particolari condizioni di svantaggio od a componenti di gruppi sociali esteri limitatamente agli aiuti umanitari, ed in questo caso la verifica sullo stato di effettiva povertà è indispensabile. Questo tipo di attività richiede un'attenta valutazione dei beneficiari.
- Si possono svolgere anche attività connesse, a solidarietà condizionata, esercitate però nei confronti di soggetti non svantaggiati, oppure attività integrative a quelle fondamentali: l’associazione in questo modo può avere a disposizione delle fonti di finanziamento. Rientrano tra le attività accessorie quelle di sensibilizzazione o di vendita di oggetti di modico valore, per raccogliere fondi e sostenere l’attività istituzionale, il tutto regolamentato in maniera rigida con numerose limitazioni. Queste attività accessorie sono essenziali per garantire la sostenibilità economica della onlus.
Nello statuto e nell’atto costitutivo sono previsti:
- l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle fondamentali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione; l’obbligo di utilizzare i possibili guadagni o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. Questo assicura che tutte le risorse siano reinvestite per il bene comune.
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
- l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Questo garantisce trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse.
- la disciplina unica del rapporto associativo e delle modalità associative che garantiscano l’effettività del rapporto stesso;
- l’uso, nella denominazione e nella comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. Questo rafforza l'identità e la riconoscibilità dell'ente.
Infine, l’associazione può offrire i propri servizi sia gratuitamente, ad esempio finanziandosi tramite donazioni o contributi pubblici, ma anche a pagamento, con il pagamento di un corrispettivo in proporzione all’impegno ed all’attività prestata a favore della onlus. Questo modello ibrido permette di raggiungere un pubblico più ampio e di diversificare le fonti di finanziamento.
Tali pagamenti non sono soggetti a tassazione, così come il ricavato delle attività connesse all’esercizio delle attività fondamentali, in quanto non vi è nessuna attività commerciale, bensì di tipo solidale. Questo offre un vantaggio significativo per la sostenibilità economica delle onlus.
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